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Lo Statuto

Dal verbale dell'assemblea straordinaria del 23.03.2005 registrato a Belluno il 29.03.2005 al n. 353/1 - C.C.I.A.A. n.2636 del 01.04.2005

DENOMINAZIONE

Art. 1 - E' costituita una Società Cooperativa denominata "COOPERATIVA SCOUT SAN GIORGIO"

SEDE

Art.2 - La sede è fissata nel Comune di Longarone. La Società può istituire sedi secondarie, agenzie e uffici anche in altre località italiane e straniere previa delibera Assembleare.

DURATA

Art.3 - La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea anche prima della data di scadenza.

SCOPO SOCIALE

Art.4 - La Società non ha fini di lucro e sarà retta dai principi della mutualità prevalente secondo quanto meglio previsto al successivo art.32.

Fine primario della Cooperativa è di offrire ai suoi Soci la concreta possibilità di contribuire, con i propri mezzi morali e materiali, alla crescita spirituale, morale e umana dei giovani, secondo il metodo originale di Lord Baden Powell, al fine di formare buoni cristriani e buoni cittadini; promuovere, sostenere e sviluppare, in particolare del Distretto di Belluno - Trentino Alto Adige, lo scoutismo secondo i principi e il dettato dello Statuto e delle Norme Direttive dell'Associzione Italiana Guide e Scout d'Europa Cattolici (F.S.E.).

Con l'aiuto di Dio, nella fedeltà al Magistero della Chiesa Cattolica, con un autentico servizio di volontariato, i Soci contribuiranno, nello spirito dell'ultimo messaggio di Lord Baden Powell, a rendere più felici gli altri e a lasciare questo mondo un po' migliore di come l'hanno trovato.

La Cooperativa ha nelle sue finalità lo sviluppo di iniziative atte alla salvaguardia ed alla tutela dell'ambiente.

OGGETTO

 Art.5 - Per raggiungere il suo fine sociale la Cooperativa opera nell'ambito del Distretto di Belluno - Trentino Alto Adige e cura:

- l'acquisto, la vendita, la conduzione e la gestione di terreni per campi mobili ed immobili da destinare anche a soggiorni invernali ed estivi, feste di Gruppo e Distretto;

- l'acquisto, la costruzione, la produzione, la vendita di attrezzature necessarie e utili per le varie attività, ad esempio tende, utensili, uniformi, articoli sportivi, materiale didattico, mezzi di trasporto e altro;

- l'acquisto di vettovagliamenti per campi estivi, invernali, feste di Gruppo;

- il sostegno delle attività dei Gruppi Scout d'Europa e dei loro singoli Soci censiti, ad esempio: formazione capi, campi scuola, la partecipazione ad attività scout nazionali ed internazionali nonché i rapporti e i collegamenti con i Gruppi Scout sia all'interno che all'esterno del Distretto di Belluno - Trentino Alto Adige;

- la diffusione e la conoscenza dello scoutismo attraverso libri, fascicoli, volantini, destinati sia ad un uso interno che esterno dell'Associazione Italiana Guide e Scout d'Europa Cattolici;

- la promozione di attività culturali e sportive giovanili tra cui l'istituzione di una Biblioteca Sociale con specifico orientamentio scout e il finanziamento delle Biblioteche di Gruppo;

- la promozione e il sostegno di Pattugli Scout di Protezione Civile.

Inoltre la Società Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali necessarie o utili alla realizzazione dell'oggetto sociale e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo, nel rispetto dei principi e della disciplina della mutualità.

La Società Cooperativa potrà anche a tale scopo presentare fideiussioni e rilasciare garanzie, anche reali, nell'interesse proprio o di terzi, specialmente dei Gruppi Scout del Distretto di Belluno - Trentino Alto Adige.

La Società Cooperativa potrà godere di qualunque liberalità da parte di privati, società o enti pubblici o privati, e delle eventuali provvidenze elargite o previste dalle leggi per il sostegno e la promozione delle proprie finalità.

La Società Cooperativa potrà eventualmente ricorrere a mutui o prestiti da terzi o dai propri Soci, predisponendo eventualmente un apposito regolamento.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società Cooperativa potrà aderire ad associazioni, confederazioni, consorzi e quant'altro occorre, nonché l'adesione per l'iscrizione quale Onlus.

Le priorità di intervento, indicate dall'Assemblea dei soci, saranno valutate dal Consiglio di Amministrazione, e le scelte fatte d'intesa con i Gruppi Scout del Distretto di Belluno -  Trentino Alto Adige, in base alle disponibilità delle risorse.


SOCI

REQUISITI DEI SOCI

Art.6 - Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito per legge.

Posso essere soci:

- le persone fisiche;

- i Gruppi Scout d'Europa;

- gli Enti promotori dei Gruppi Scout d'Europa;

- le Parrocchie;

-  tutti gli altri Enti e, comunque, tutti coloro, siano essi persone fisiche e persone giuridiche, che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali e che intendano osservare i Principi e il dettato dello Statuto e delle Norme direttive dell'Associazione Italiana Guide e Scout d'Europa Cattolici (F.S.E.)

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa.

DOMANDA DI AMMISSIONE

Art.7 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:

a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza, cittadinanza, codice fiscale;

b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissato dalla legge;

c) la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;

d) la dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale di cui all'articolo 31 del presente statuto.

I nuovi soci devono essere proposti da un altro socio e da un Capo Gruppo di un gruppo scout F.S.E. del Distretto di Belluno -  Trentino Alto Adige.

Per le persone giuridiche è necessaria la presentazione dello statuto sociale, la delibera dell'organo competente sulla domanda di ammissione e l'identificazione del nome della persona disegnata a rapprensentare la persona giuridica.

PROCEDURA DI AMMISSIONE

Art.8 -  L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 6 e 7 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità e i termini per il versamento delle quote di capitale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni della deliberazione dell'assemblea.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammisione dei nuovi soci.

OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI

Art.9 - I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo:

-  le quote sociali sottoscritte;

- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;

- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo amministrativo.

I soci si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci si impegnano a partecipare alle Assemblee.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti realtivi all'amministrazione. Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2422 C.C.

RECESSO

Art.10 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

Il socio che voglia recedere, può farlo in qualsiasi momento qualora rinunci alle sue quote in favore della società cooperativa.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se i presupposti del recesso non sussistono,  l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio. Il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

ESCLUSIONE

Art.11 - L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:

a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione nella cooperativa;

b)che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa;

e)che, con il suo comportamento e il suo atteggiamento nei rapporti con la società, i soci e i terzi, in modo concreto e dimostrato, pregiudizio all'attività sociale, ovvero ostacoli l'esecuzione delle delibere legittimamente assunte dagli organi sociali;

f)che sia un ente che a suo tempo è stato accertato come socio in considerazione del fatto di essere organo locale della F.S.E. e abbia perso tale requisito;

g)che svolga attività incompatibili o in concorrenza con gli interessi sociali. Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al Tribunale.

PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Art.12 - Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, medicante raccomandata con ricevuta di ritorno. 

Il recesso ha effetto:

per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di aggoglimento della domanda;

per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato tre mesi prima, con la chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

In caso di esclusione lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO, ALL'ESCLUSIONE O ALLA CESSAZIONE

Art.13 - I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto di rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo suall base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimenti del rapporto sociale.

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato deve essere fatto entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimorso della frazione di capitale assegnata al socio può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.

Il rimborso dovrà essere richiesto per iscritto, a pena di decadenza, entro un anno dall'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

MORTE DEL SOCIO

Art. 14 - In caso di morte di un socio gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni del precedente articolo 13. 

Gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella partecipazione del socio defunto, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo.

Nel caso di più eredi questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

TRASFERIMENTO DELLE QUOTE SOCIALI

Art. 15 - Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. Il socio che intende trasferire la propria quota sociale deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle quote deve essere motivato.

Contro il diniego il socio può, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al Tribunale.


PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 16 - Il patrimonio della cooperativa è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali;

2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 18 e con il valore dele quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi a agli eredi dei soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo quote sociali, formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;

4) dalla riserva staordinaria;

5) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata ai fini del raggiungimento degli scopi sociali;

6) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio. Le riserve sono indivisibili e conseguentemente non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della società, né all'atto dello svolgimento.

Per le quote eccedenti il minimo previsto al punto 1), l'organo amministrativo potrà orevedere modalità diverse di sottoscrizione e di versamento.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art.17 - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'organo amministrativo dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.

DESTINAZIONE DELL'UTILE

Art. 18 - L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinadolo:

a) una quota non inferiore a 30% (trenta per cento) alla riserva legale;

b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

d) alle riserve indivisibili di cui all'art. 12 della legge n. 904/77.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che parte degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E ORGANI SOCIALI

Art. 19 - La Cooperativa è amministrata da un consiglio di amministazione; gli organi sociali sono:

a) l'assemblea dei soci;

b) l'assemblea dei soci;

c) il collegio dei sindaci se nominato.


ASSEMBLEA

CONVOCAZIONE

Art. 20 - L'assemblea è convocata dall'organismo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della eventuale seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, per lettera raccomandata, anche a mano e controfirmata per ricevuta o con fax munito del rapporto di ricezione o con altri mezzi di ricezione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

In caso di convocazione medicante telefax o posta elettronica o con altri mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro soci.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o , entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'art.1 del presente statuto.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci nei casi previsti dalla legge. Tutti gli avvisi debbono essere anche affissi sulla bacheca esterna della sede societaria almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

DECISIONI DEI SOCI

Art. 21 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge , dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno il 20% (venti per cento) dei presenti in Assemblea sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;

2. la nomina degli amministratori;

3. la nomina dei sindaci, se previsti e del presidente del collegio sindacale;

4. le modificazione dello statuto;

5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico di cui art. 2545 septies;

6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

7. l'approvazione del regolamento interno;

8. la delibera sulla responsabilità degli amministratori;

9. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

L'Assemblea decide gli orientamenti, gli obiettivi del breve e del lungo periodo e le possibili priorità tra gli stessi.

Le decisioni di competenza dei soci possono essere assunte soltanto mediante deliberazione assembleare.

MAGGIORANZE ASSEMBLEARI

Art. 22 - L'assemblea ordinaria è validamente costituita:

 - in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei soci;

- in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti o rappresentati per delega;

L'assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione con la presenza, personalmente o per delega, di almeno la metà più uno dei soci;

- in seconda convocazione con la presenza, personalmente o per delega, di almeno un terzo più uno dei soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi.

In ogni caso occorrerà la presenza dei 2/3 (due terzi), con arrotondamento per eccesso, dei soci per il cambiamento delle norme dello Statuto sociale riguardanti:

a) lo scopo e l'oggetto sociale;

b)i requisiti per l'ammissione, l'esclusione o il recesso di un socio,

L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla modifica della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

DIRITTO DI VOTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Art. 23 - Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali  sottoscritte.

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute.

Ogni socio può rappresentare un solo socio.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Art. 24  L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vicepresidente del consiglio di amministrazione o da persona disegnata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accetta l'identit e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.


ORGANO AMMINISTRATIVO

AMMINISTRATORI

Art. 25 La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 9 (nove) membri scelti tra i soci.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi. Essi possono essere rieletti per non più di 5 (cinque) mandati consecutivi.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvi i casi in cui si delibera in forma collegiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministatore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministatori.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisisioni degli amministratori prese in forma collegiale devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

CONSIGLIO DI AMMINISTAZIONE

Art. 26 Il consiglio di amministazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare in forma collegiale ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministazione ordinaria e straordinaria della cooperativa salvo quelli riservati dal presente statuto all'Assemblea.

I compiti del Consiglio d'Amministrazione sono:

a) affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizion della delega;

b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea:

c) redigere i bilanci consuntivi e preventivi che dovranno essere approvati dall'assemblea dei soci;

d) compilare i regolamenti interni se previsti dallo Statuto;

e) deliberare su tutti gli atti e i contratti, di ogni genere inerenti alla attività sociale, fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi comprese quelle di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso Istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avvallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti bancari e cartolari in genere; aprire agenzie e/o rappresentanze;

f) deliberare e concedere avvalli cambiari, fidejussioni e ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;

g) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381 del c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci e le decisione che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Il consiglio di amministazione deve inoltre deliberare in forma collegiale il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra attività.

Il consiglio relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli con i primi fra i non eletti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

RAPPRESENTANZA LEGALE

Art. 27 La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono affidate anche in giudizio al Presidente del Consiglio di Amministazione.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministativa e in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministazione può delegare i propri poteri, in tutto o in parte al Vice-Presidente o a membri del Consiglio nonché, con speciale procura a impiegati della Società o ad un altro socio.

COLLEGIO SINDICALE E CONTROLLO CONTABILE

COLLEGIO SINDACALE

Art. 28 Ove si verificassero i presupposti di legge in cui all'articolo 2543, comma 1, del codice civile, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e dei supplenti eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il colleggio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto amministativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministatori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità e a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti e ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a  verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato. Il collegrio deve riunirsi almeno una volta ogni novanta giorni.

SCIOGLIMENTO E ALTRE DISPOSIZIONI

SCIOGLIMENTO

Art. 29 La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di sciogimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificaizoni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi al compenso e ai criteri di liquidazione.

L'assembela straodinaria dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste all'articolo 22.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto ed in ottemperanza al disposto dell'art.2514 lettera d) del codice civile.

REGOLAMENTO INTERNO

Art. 30 Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi a cura dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea.

CLAUSOLA ARBITRALE

Art. 31 Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità all'interpretaizone e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali a eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Minister e che dovessero insorgere tra le società e i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un arbitro da nominarsi a cura del Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.

La parte che rincorre all'arbitro dovrà precisare l'oggetto della controversia.

SCOPO MUTUALISTICO

Art. 32 La Cooperativa non ha scopo di lucro ed è retta secondo i principi della mutualità ai sensi di Legge e più precisamente:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentando di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi maturati, ai fondo mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione.

Gli amministratotori documentano la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c.c. nella nota integrativa al bilancio, evidenziandone le condizioni nei modi di Legge.

SCOPO MUTUALISTICO

Art. 33 Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicheranno le norme contenute nel titolo VI del Libro V del Codice Civile e del Capo VII Titolo V del medesimo Libro, nonché le normative contenute nel D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577 e successive modifiche e dalla legge 31 gennaio 1992 n.59 nonché delle altre leggi speciali.

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